Approfondimenti

Wi-fi libero nei locali pubblici? Sì, anzi no

Un comunicato della Fipe rassicura gli esercenti, ma esperti e addetti ai lavori invitano alla prudenza sull’interpretazione di un quadro normativo complesso e intricato

Pubblicato il 19 Mar 2013

144355249-6734a882-09fd-213610-130402105438

Wi-fi finalmente libero nei locali pubblici? Non è detto, anzi.
Tutto comincia da un recente comunicato molto ottimistico della
Fipe, federazione dei pubblici esercizi, che spiega che
“l’Autorità garante della Protezione dei dati
personali ha confermato che gli esercenti pubblici possono
mettere liberamente a disposizione degli utenti la connessione
wi-fi ed eventualmente pc e terminali di qualsiasi tipo”. I
gestori dei locali sarebbero quindi sollevati da qualsiasi
responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte
dei loro clienti.

“Nel caso volessero entrare in possesso di informazioni
più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno
richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali”.

Sembrerebbe tutto a posto se non fosse che Massimiliano
Mazzarella, amministratore delegato di Futur3
, società
che ha sviluppato FreeLuna Social WiFi, afferma che
l’interpretazione della Fipe non è corretta.

“Il titolare dell'esercizio resta unico responsabile di
qualunque cosa possa accadere sulla propria Rete, e proprio il
fatto che chiunque potrebbe averne liberamente accesso – se
l'interpretazione della Fipe fosse applicata –
renderebbe molto complicato, se non impossibile, per lo stesso
proprietario riuscire a dimostrare la propria estraneità in una
indagine della Polizia Postale. La facoltà di rendere il proprio
Wi-fi aperto all'accesso potenzialmente di chiunque è
infatti una libertà dell’esercente dal 2010, ma ciò non
esclude che esso stesso possa essere responsabile in prima
persona di ciò che accade sulla sua linea Adsl”.

“Il garante privacy non ha potere
decisionale”

Il parere di Mazzarella non è isolato. "A mio avviso
– spiega Giovanni Guerri, CEO e presidente del
provider Guglielmo
– in Italia c'è un caos
legislativo e di conseguenza interpretativo riguardo il Wi-fi
pubblico, accentuato ultimamente dalla notizia che il Garante
della Privacy ha confermato che i gestori non hanno alcuna
responsabilità circa la navigazione in Internet effettuata dagli
utenti. Va chiarito in modo molto netto che tutte le attività
online ricadono sotto la responsabilità del proprietario
dell’impianto, come accade in qualsiasi altro Paese del
mondo. La comunicazione senza fili è regolata dalle norme
ordinarie, dal codice delle comunicazioni elettroniche e dalle
norme dell’Agcom, quindi il Garante della Privacy non ha
alcun potere decisionale in un campo che non è di sua
competenza".

Fulvio Sarzana, avvocato esperto di tematiche legate alla
rete
, ricostruisce il contesto in cui è nata la
notizia. “A richiedere il parere – scrive sul blog
fulviosarzana.it – sarebbe stata la Fipe, l’associazione di
Confcommercio, che già nel 2011 aveva inviato una circolare ai
propri associati nella quale aveva deciso autonomamente di
interpretare la legge Pisanu nel senso dell’abrogazione
totale degli obblighi di conservazione dei dati da parte dei
pubblici esercizi”.

Il parere del garante della Privacy non può però
derogare ad una disposizione di legge esistente
. Inoltre
“nonostante la norma abrogata a cui si fa riferimento
nell’articolo possa dare la sensazione che tutti gli
obblighi di identificazione in caso di servizi elettronici
ricadano in capo all’operatore telefonico o
all’Internet service provider, bisogna tenere in
considerazione tutte le norme sulla registrazione dei dati di log
esistenti nel nostro ordinamento”.

L’obbligo di registrare i log

Rimane in vigore l’articolo 6 della legge Pisanu che
prevede a carico dei provider gli obblighi di registrazione e
tenuta dei log di accesso e di navigazione, nonché le norme del
codice privacy e le disposizioni penali che prevedono regole
specifiche di tenuta e conservazione dei log ai fini di
repressione dei reati compiuti sulla rete.

“Esiste poi – prosegue Sarzana – un provvedimento del
garante privacy che prevede obblighi di registrazione dei log da
parte del soggetto delegato ad amministrare le reti informatiche:
tale obbligo esiste anche quando i trattamenti prevedono
‘rischi specifici’, come senza dubbio accade nel caso
di trattamenti di dati nell’ambito di servizi di tlc, anche
se le Pmi sono, a determinate condizioni, esentate”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati

Articolo 1 di 3